Pertanto durante tale periodo è VIETATO accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare, accendere fuochi d'artificio, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio e sono inoltre ANNULLATE tutte le deroghe previste dall'art. 11, comma 3, della legge regionale 21/2013.
La cessazione di questo stato sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi, al cessare delle condizioni di rischio.
Art. 9. (Segnalazione di incendi boschivi)
1. Chiunque scopre in bosco o nei terreni limitrofi un fuoco incustodito, lo segnala immediatamente al Corpo Forestale dello Stato ( CHIAMA IL 1515 ) o ai vigili del fuoco ( CHIAMA IL 115 ) o alle Autorità Comunali o ad altri numeri di pubblico soccorso, al fine di organizzare tempestivamente la necessaria opera di spegnimento.
Art. 14. (Sanzioni)
1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 11, comma 2 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 4 e 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro.
2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).